Antichi statuti montani
Dentro una scatola di vecchie foto di un mio prozio vissuto ad Alagna trovo due libretti interessanti che, documentando una parte della sua vita, mi fanno scoprire due antiche società montane …Il primo libretto si intitola “Società Eco del Monte Rosa”, riguarda una società di mutuo soccorso fondata a Berna il 10 ottobre del 1880. Gli scopi della società, formata da Alagnesi ed avente sede ad Alagna, erano previsti dall’art.2: “alimentare il fondo sociale con quote, mantenere buoni rapporti tra i soci, assistere i soci negli infortuni”.Erano soci “i cittadini di buona condotta, sani di corpo, aventi 16 anni compiuti e non oltrepassati i 60”. I diritti dei soci erano specificati da una serie di articoli che regolamentavano le modalità e la durata dell’assistenza. Secondo l’art.35 “ogni socio, dopo sei mesi dalla sua iscrizione nella Società, che avesse ad ammalarsi per più di 5 giorni, ha diritto… a sussidi fissati in Lire 3 al giorno”. Se i fondi disponibili per l’assistenza del socio non fossero stati sufficienti per raggiungere la quota giornaliera, erano gli stessi soci che vi contribuivano in “proporzione equa”.Il diritto ad avere un sussidio, dietro presentazione di un certificato medico, veniva meno se la malattia era causata da colpa dell’assistito o se era una malattia riconosciuta come cronica. Molto severe erano le norme relative alle riunioni della società secondo le quali “i soci presenti nelle adunanze sia generali che straordinarie non potranno allontanarsene senza avvisarne il Presidente, se non dopo esaurito l’ordine del giorno”.Una multa di 1 Lira colpiva invece i soci che non partecipavano “sia in presenza che per iscritto” alle assemblee generali, salvo il giustificato impedimento. L’espulsione era applicata a tutti quelli che compromettevano “la dignità e gli interessi della società” o “venivano meno ai loro doveri …”.
Di carattere mutualistico ma non solo le norme contenute nel secondo libretto che sfoglio: “Società Gioventù Alagnese”. E’ lo statuto di una società formata essenzialmente “da giovani celibi con residenza ad Alagna” nata nel 1945 e, come dice il primo articolo, avente “per iscopo la fratellanza”.Il compito della società era “promuovere la moralità della gioventù ed il rispetto dei principi d’onore e di onestà ed a procurarle divertimenti leciti ed onesti …”.Sorrido e rifletto nel pensare a tale scopo ed ai criteri per essere iscritti specificati nell’art.33: “Chiunque voglia essere ammesso nella società dovrà essere di moralità irriprovevole…”, per far parte della società era richiesta una moralità irriprovevole, ma cosa significa tale termine? Continuo a leggere l’articolo, sono elencati i comportamenti che causavano l’espulsione dei soci dalla società: “disordini in festa pubblica, oltraggi alla dignità della società, alla morale, al buon costume specie rispetto ai doveri di convenienza nei rapporti dei giovani col sesso femminile”.La società si finanziava con i contributi dei soci che, ai sensi dell’art. 6 dello statuto, dovevano pagare una tassa di lire 50 per entrare nella società ed entro il mese di gennaio, una quota annua di 50 lire. Solo durante il periodo del servizio militare erano esentati da tale pagamento. Le quote di contribuzione sociale servivano per scopi culturali-ricreativi perché i soldi raccolti dovevano “formare un fondo per l’istituzione di gabinetti di lettura e d’istruzione, per prendere parte alle feste cittadine, per promuovere divertimenti, feste da ballo…”, ma c’era anche uno scopo mutualistico in quanto il denaro raccolto poteva servire come sussidio per quei soci che “per cause di malattia o d’altro” si fossero trovati in “impellenti bisogni” o per quei soci che durante il servizio militare si fossero “distinti per la loro buona condotta o per segnalate prove di coraggio…”. Il fondo sociale poteva, infine, essere utilizzato per premiare quei soci che “si distingueranno specialmente in qualche arte o mestiere” e che quindi dovevano essere incoraggiati. Gli altri articoli dello statuto disciplinano le adunanze della società, la rappresentanza e l’amministrazione delle stessa ed i suoi segni distintivi. In merito a questi ultimi la bandiera della società era la bandiera italiana con l’aggiunta nella parte di colore bianco di uno stemma raffigurante due mani incrociate che, come cita l’art.30, erano simbolo di “unione e concordia”. Il vessillo della società rivestiva una notevole importanza ed accompagnava il socio che, sposandosi, prendeva congedo dalla stessa, ma veniva pure utilizzato nel caso della cerimonia funebre del socio deceduto e nelle feste regionali e nazionali. Curioso l’ultimo comma della art. 31 secondo il quale gli onori di avere il vessillo “non saranno resi quando il socio fosse debitore della sua quota, salvo il caso di forza maggiore”. Buona condotta, moralità irriprovevole, unione e concordia, doveri…Penso alla vita dura che si conduceva in montagna, ai pochi svaghi ed agli scopi nobili contenuti in questi due statuti leggendo i quali si scopre come una piccola comunità contadina si sia data sessanta anni or sono, un sistema di norme semplici, ma talmente raffinate nella portata di valori che hanno voluto disciplinare da risultare ancora molto attuali.
Simona Giardino.